interpretazione del DPCM 26 aprile 2020: Quali sport sono consentiti? Il caso del Tennis

Premessa

Prima di effettuare una prima analisi dell’utimo DPCM emesso in data 26 aprile 2020, è doverosa una premessa. La metodologia di redazione del testo, alla quale purtroppo gli addetti ai lavori sono oramai abituati, appare connaturata da una certa frettolosità redazionale, che lascia spazio a fortissimi dubbi interpretativi sull’esatta portata delle attività consentite e quelle che sarebbero proibite dal 4 maggio prossimo. Ciò premesso la presente analisi si pone come un tentativo di interpretazione del dato normativo letterale, senza alcuna presunzione di autenticità della stessa, ben consci che le sfumature interpretative sono svariate e molteplici.

Nel presente articolo affronteremo specificatamente l’attività sportiva/motoria consentita, prendendo in particolar modo ad esempio il caso del Tennis.

Struttura del decreto

Il DPCM è strutturato essenzialmente sul precedente decreto del 10 aprile 2020 al quale sono state soppresse alcune  parti ed aggiunte altre. Secondo quanto disposto dall’art. 10 del decreto, le disposizioni avranno validità temporale dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, fatte salve comunque eventuali disposizioni regionali più restrittive.

 L’art. 1 rimane quello centrale ai fini della comprensione di ciò che sarà consentito fare e quello, invece, vietato. Esso si struttura in un elenco disomogeneo e scarsamente coordinato di disposizioni, divieti, raccomandazioni e permessi che va dalla lettera a alla jj.

In effetti sembrerebbe che il redattore abbia voluto indicare nella lettera (a) una disposizione di carattere generale, provvedendo, poi, ad indicare nelle successive lettere disposizioni che assumerebbero carattere speciale derogatorio.

Per quello che qui interessa, le lettere rilevanti che verranno prese in esame sono la (a) la (f) la (g) e la (u).

Lettera (a)

La lettera dispone che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”

Come detto il tenore della disposizione sembrerebbe assumere carattere generale, rispetto a quanto poi disposto nelle successive lettere. In tal senso la circolazione delle persone è sempre limitata ai casi espressamente ivi indicati: “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità”, “motivi di salute”.

Di fatto vengono confermate le precedenti disposizioni, fatta eccezione di alcune deroghe riferibili ad incontri con congiunti (anche qui sorgono dubbi su cosa debba intendersi per congiunto), ovvero per consentire il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Lettera (f)

La lettera f si ponecome deroga alla lettera (a), consentendo lo spostamento dalla propria abitazione nelle ipotesi ivi contemplate. Nella prima parte il testo rimane invariato, vietando ogni attività di carattere ludico o ricreativa. La seconda parte, invece,  è stata significativamente modificata.

Ciò che balza subito all’attenzione è l’inserimento della “attività sportiva” fra le attività consentite oltre che quella “motoria” già prevista dal precedente decreto. Lo svolgimento di tali attività, però, è sempre limitato a quelle individuali (“è consentito svolgere individualmente…”).

Viene, inoltre, soppresso il limite della “prossimità della propria abitazione”.

Restano fermi i limiti di distanzamento sociale che vengono stabiliti in due metri per l’attività sportiva ed in un metro per l’attività motoria.

Da una prima lettura del dato testuale, quindi, dal 4 maggio sarà consentito fare attività sportiva individuale, senza alcun limite di distanza dalla propria abitazione.

Ad avviso di chi scrive tale formulazione, però, lascia ampio margine interpretativo.

In primo luogo, però, per comprendere compiutamente la portata del dato normativo, è opportuono chiarire cosa debba intendersi e quali siano le differenze, fra attività sportiva e attività motoria. Il testo non lo specifica, quindi sarànecessario far riferimento ad altre fonti. In tal senso è di aiuto quanto chiarito dal Ministero della Salute sul proprio sito (http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=51&area=Vivi_sano).

Riportiamo testualmente: “Il concetto di attività fisica è molto ampio; comprende, infatti, tutte le forme di movimento realizzate nei vari ambiti di vita. Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”.

In questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”. L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività fisica. Con il termine di “esercizio fisico” si intende invece l’attività fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente.

Lo sport, quindi, comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise. È un gioco istituzionalizzato, codificato in modo tale da essere riconosciuto e riconoscibile da tutti per regole e meccanismi, ai quali si fa riferimento per la sua pratica in contesti ufficiali o non ufficiali.

Da quanto indicato dal Ministero della Salute, pertanto, è chiara la differenziazione fra attività sportiva, da considerarsi come una “situazione competitiva strutturata e sottoposta a regole ben precise” rispetto all’attività motoria, da intendersi come qualsiasi attività di movimento del sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”.

Ne deriva che la lettera (f) in esame consente l’attività di tutti quegli sport da svolgersi in modo individuale anche lontano dalla propria abitazione.

Dal quadro definito, quindi, non dovrebbero esserci dubbi ad esempio sulla possibilità di poter fare un allenamento da soli in bicicletta.

Vi sono, però, zone d’ombra interpretativi su alcuni sport, come ad esempio il tennis, di cui si dirà meglio infra.

Lettera (g)

La lettera g del testo (anch’essa da considerare in deroga alle ipotesi di spostamento previste dalla lettera a), ha ribadito la sospensione degli eventi sportivi di ogni ordine e grado, sia in luoghi pubblici che privati.

E’ stato soppresso, però, il divieto di allenamenti per professionisti e non professionisti. Nello specifico dal 4 maggio saranno consentite sessioni di allenamento per atleti, sia professionisti che non professionisti (questi ultimi, però, solo se riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni).

Anche in questo caso, però, l’allenamento sarà consentito solamente a porte chiuse e solo per gli atleti di discipline sportive individuali.

Lettera (u)

La lettera u è rimasta invariata, disponendo la sospensione dell’attività di palestra, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.

Da evidenziare un mancato coordinamento con le precedenti lettere (f) e (g). Se con il precedente DPCM la sospensione appariva omogenea rispetto ai divieti e le sospensioni dei precedenti testi delle lettere (f)  e (g), adesso appare doveroso uno sforzo interpretativo per coordinare le due disposizioni.

Se, infatti, la lettera g consente allenamenti a porte chiuse, si dovrà necessariamente considerare tale disposizione come norma speciale derogatrice della chiusura del centro sportivo previsto dalla lettera (u).

Se ammettiamo tale interpretazione, va compreso come considerare il tenore della lettera (f). Come detto questa lettera consente attività sportiva individuale lontano dalla propria abitazione. Ciò che non è chiarito è l’ipotesi in cui l’attività sportiva individuale necessiti di un impianto sportivo: è il caso, ad esempio, del tennis.

Se seguissimo una interpretazione restrittiva, ovvero che la lettera (u) prevale sul resto del testo, allora dovremmo arrivare alla conclusione che anche gli allenamenti di cui alla lettera (g) non dovrebbero essere consentiti nei centri sportivi.

Se, invece, seguissimo una diversa interpretazione, che consideri la lettera (u) norma generale derogabile, allora dovremmo ammettere la possibilità di esercitare attività sportiva nei centri sportivi, sia che si configuri la lettera (g), sia per le attività consentite dalla lettera (f).

Da non sottacere, in ultimo, che la lettera (u) parla di sospensione dell’attività dei centri sportivi, ma non dichiaratamente di chiusura.

Il caso del Tennis.

Come detto il testo in esame lascia non pochi dubbi interpretativi sulla possibilità di esercizio di alcuni sport come il tennis.

Ad avviso di chi scrive il tennis è da annoverare fra gli sport individuali consentiti dal nuovo DPCM. Ma le perplessità non mancano.

In primo luogo va chiarito se il tennis è da considerare sport individuale o meno. Anche in questo caso il testo non fornisce alcun elemento. Sul punto, però, non sembrerebbero sorgere dubbi. Come definizione comunemente accettata, infatti, il tennis rientra nella categoria degli sport individuali, ovvero in quella categoria di sport in cui l’atleta gareggia per proprio conto.

Ammessa la possibilità di esercizio della pratica del tennis, sorgono dubbi su dove poter esercitare tale attività, considerato il fatto che il tennis presuppone necssariamente l’uso di una struttura sportiva. Su tale punto sembrerebbe ostare la lettera (u). Come detto, però, una interpretazione omogenea del testo, dovrebbe portare a considerare tale norma di carattere generale, derogabile dalle ipotesi specifiche elle lettere (f) e (g).

Ulteriore elemento che conforta una interpretazione permissiva dell’attività del tennis a livello amatoriale, deriva dall’analisi della ratio della norma in esame, posta a tutela della salute.

Come visto la lettera (f) indica in due metri il distanziamento necessario nella pratica sportiva, per garantire la sicurezza sanitaria. Il tennis, per sua natura, prevede un distanziamento notevolmente superiore rispetto ai due metri. Quindi anche sotto tale profilo appare pienamente soddisfatta la finalità del DPCM.

Ad avviso di chi scrive, una lettura coordinata del testo, dovrebbe ammettere la possibilità di aprire gli impianti sportivi limitatamente ai soli campi di gioco, per consentire l’attività sportiva; a condizione, ovviamente, che vengano rispettati tutti gli ulteriori elementi previsti dal decreto (distanziamento, divieto di assembramenti etc). In tal senso i corsi e gli allenamenti per gli amatori non sarebbero consentiti.

Se per un campo privato non sorgono problematiche particolari sulla possibilità d’uso (non rientrando nella categoria di centro sportivo), si pone invece il problema di come possa essere consentito l’uso dei soli campi da tennis di un centro sportivo, posto che la lettera (u) dispone la sospensione delle attività, ma non la chiusura al pubblico della struttura.

Facendo un ragionamento de iure condendo, sarebbe stato utile prevedere un protocollo attuativo che indicasse, magari, la possibilità di delimitare le aree fruibili dei centri sportivi e le modalità di utilizzo degli stessi, garantendo il rispetto del distanziamento e il divieto di assembramenti. Un centro sportivo, ad esempio, potrebbe rimanere aperto laddove adotti misure idonee alla limitazione del contagio: prevedendo il divieto dell’uso degli spogliatoi; la chiusura di tutte le ulteriori attività come la ristorazione, club house, etc.; delimitando gli  spazi fruibili ai soli campi. Contingentando rigidamente gli orari di acceso ai campi, prevedendo un itervallo fra un’ora e l’altra per evitare che gli atleti possano incrociarsi nel cambio campo.  Peraltro risulta che la stessa FIT, in tale ottica, abbia emesso un decalogo per consentire l’attività tennistica con alcune prescrizioni igienico sanitarie.

La presente analisi del dato normativo, ovviamente, è suscettibile di diversa ed opposta interpretazione; senza, però, poter dire- allo stato- che l’una o l’altra linea di pensiero possa avere carattere di certa prevalenza.

Ciò che, invece, emerge è una oggettiva ambiguità interpretativa del testo, che si spera possa essere presto ovviata dal Legislatore. Diversamente è facilmente immaginabile che dal prossimo 4 maggio  vi saranno inevitabili problematiche interpretative che porteranno ad altrettanti possibili contenziosi. Il dibattito è doverosamente aperto, in attesa di indicazioni più chiare.

Avv. Alfredo Quarto

Articolo redatto ed aggiornato al 27 aprile 2020