Constatazione amichevole: valenza probatoria

Cass. civ. Sez. VI – 3, 26/09/2017, n. 22415 – La denuncia di sinistro stradale deve essere trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, al fine di consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.

(a cura dell’Avv. Alfredo Quarto) – La pronuncia in esame mette in evidenza la valenza del modello di constatazione amichevole, sotto il profilo della sua opponibilità all’assicurazione in sede processuale. La Cassazione ha chiarito che è obbligo del denunciante porre all’attenzione della propria compagnia assicurativa ogni elemento utile a poter gestire al meglio il sinistro, anche al fine di poter valutare correttamente un’offerta stragiudiziale di risarcimento. Il modulo di costatazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, infatti, comporta per l’assicuratore diverse conseguenze.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 143 del D. Lgs. 209/2015 (Codice delle Assicurazioni) è disposto che “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”

Vi è, quindi, inversione dell’onere della prova a carico dell’assicuratore che dovrà dimostrare l’andamento diverso dei fatti indicati nel modello sottoscritto. Dalla pronuncia in esame, però, si ricava che tale modello debba essere posto all’attenzione dell’assicuratore sin da subito. In caso di produzione per la prima volta in sede di causa, la valenza del modello perde la sua originaria efficacia probatoria, riducendosi ad elemento indiziario.

Per completare il quadro della questione si richiama quanto disposto dall’art. 1915 cod. civ., richiamato dal citato articolo 143, il quale dispone che “L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso [c.c. 1913] o del salvataggio [c.c. 1914] perde il diritto all’indennità.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.”

L’omessa comunicazione del sinistro e degli elementi utili alla sua ricostruzione, quindi, può incidere (a seconda della condotta dolosa o colposa del danneggiato), anche in termini di risarcimento. In caso di dolo si perderà il diritto all’indennità, mentre in caso di colpa l’Assicurazione potrebbe richiedere anche una riduzione dell’indennità stessa in ragione del pregiudizio sofferto.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro l’assicurazione è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento entro sessanta giorni dalla denuncia. Entro lo stesso termine dovrà fornire le motivazioni di un eventuale rifiuto.

In caso di modello sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, però, il termine per formulare l’offerta di risarcimento è fissato in trenta giorni.